F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIOP OUSMANE SEGUITO GARA POTENZA /GRAVINA DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)
RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIOP OUSMANE SEGUITO GARA POTENZA /GRAVINA DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)
Al termine della gara Potenza/Gravina del 19.11.2017, la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Diop Ousmane.
Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017.
Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Diop Ousmane del Potenza Calcio “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario”.
L’appello va rigettato.
I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.
Nel caso che ci occupa, la gravità dei fatti deve essere rimarcata con particolare riferimento alla violenza del gesto nonché alla valutazione del potenziale danno.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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