F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO/AURORA PRO PATRIA DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO/AURORA PRO PATRIA DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

Con provvedimento del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 77 del 10.01.2018, si disponeva la sanzione della “squalifica del campo di giuoco per una gara – campo neutro – porte chiuse” e l’ammenda di € 2.500,00 a carico della società Calcio Lecco S.r.l., “per avere i propri sostenitori al termine del primo tempo ed al termine della gara, lanciato numerosi sputi all’indirizzo del Direttore di gara colpendolo al volto ed in varie parti del corpo. Per avere al termine della gara, persona non identificata ma presente all’interno dello spogliatoio della società ospitante, lanciato una bottiglietta di plastica piena di acqua all’indirizzo di un A.A. colpendolo al basso ventre. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva gravità delle condotte assunte, nonché della oggettiva idoneità del lancio della bottiglietta piena di acqua ad arrecare nocumento alla incolumità fisica dell’Ufficiale di gara.”.

 Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo d’urgenza la Società chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione della “squalifica del campo di gioco – campo neutro – porte chiuse” e la revoca dell’ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa.     Nei motivi di reclamo la Società eccepiva la sproporzione della sanzione applicata rilevando “l’eccesso di zelo nell’interpretazione del regolamento” da parte del Direttore di gara che, ad avviso della reclamante, avrebbe penalizzato la compagine del Lecco sia nello svolgimento della gara sia nel rapporto.

 La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, limitatamente alla determinazione della sanzione.

 Ed infatti. Se, per un verso, i fatti puntualmente riportati nel rapporto del Direttore di gara risultano provati - e, peraltro, solo parzialmente contestati - il trattamento sanzionatorio appare eccessivamente afflittivo, per altro verso, nessun rilievo assumono le doglianze della reclamante in merito alla conduzione della gara, tantomeno riguardo ad asseriti “eccessi di zelo” regolamentari, in quanto infondate e comunque inammissibili.

 Mentre i giudizi offensivi incautamente espressi nell’atto difensivo nei confronti del Direttore di gara (“Arbitro che, prima della gara, dava segni di chi già sapesse e di chi fosse già prevenuto”) devono essere dalla Corte in questa stigmatizzati.

 La doppia sanzione della disputa di una gara in campo neutro e a porte chiuse non risponde invece, a giudizio della Corte, ai parametri di adeguatezza e proporzionalità e deve essere pertanto rideterminata nella misura di cui in dispositivo.

 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 2.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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