F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. NEROSTELLATI 1910 AVVERSO LA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGHZAOUI TAHA SEGUITO GARA USD NEROSTELLATI 1910/FABRIANO CERRETO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)
RICORSO U.S.D. NEROSTELLATI 1910 AVVERSO LA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGHZAOUI TAHA SEGUITO GARA USD NEROSTELLATI 1910/FABRIANO CERRETO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)
La società USD Nerostellati 1910 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del 20.12.2017 con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Maghzaoui Taha, tesserato della predetta società, per aver colpito, al di fuori dell’azione di giuoco, in occasione della gara tra la società appellante ed il Fabriano Cerreto del 17.12.2017, un calciatore avversario al volto con pugno.
Nei motivi di gravame l’appellante non contesta il fatto in sé, ma segnala che lo stesso non era altro che la conseguenza per gli insulti a sfondo razziale diretti al calciatore da parte dei giocatori avversari, nonchè della gomitata inferta dal giocatore colpito dal Maghzaoui Taha, così che l’episodio contestato deve configurarsi quale tentativo di reazione e non quale atto violento.
Tale tesi non è condivisibile.
In disparte le riportate condotte, asseritamente poste in essere dai giocatori avversari, che avrebbero dovuto, comunque, essere segnalate al direttore di gara, il fatto di colpire l’avversario con un pugno al volto non trova alcuna plausibile giustificazione, anzi, risulta, all’evidenza un comportamento violento, indipendentemente dalle conseguenze fisiche che tale gesto ha provocato.
Né il comportamento contestato può essere ricondotto al contesto di una animata azione di giuoco, perché proprio la dinamica della condotta ne evidenzia la natura ed il carattere di gesto violento.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Nerostellati 1910 di Pratola Peligna (l’Aquila).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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