F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 172/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 168/CSA del 26 Giugno 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)
RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)
Con atto, spedito in data 19.6.2018, la Società U.S. Città Di Palermo ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 200 del 19.6.2018 della predetta Lega) con la quale, con riferimento alla gara Frosinone/Palermo, finale di ritorno dei Play-off del Campionato Nazionale di Serie B 2017/2018, era stato respinto il reclamo, proposto dalla predetta Società, al fine di ottenere, a carico della Società Frosinone Calcio S.r.l., la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3, ovvero, in subordine, la non omologazione del risultato conseguito sul campo (2 a 0 per il Frosinone) o, comunque, l’annullamento della gara medesima con conseguente ordine di ripetizione della stessa .
Prima ancora della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Città Di Palermo, ha fatto pervenire, in data 20.6.2018, i motivi di ricorso.
Con nota del 20.6.2018, la Segreteria di questa Corte, su disposizione del Presidente, nel comunicare che il presente ricorso, attesa la rilevanza della questione trattata, sarebbe stato deciso da questa Corte in composizione a Sezioni Unite, concedeva alla Società U.S. Città Di Palermo termine fino alle ore 12,00 del giorno 25.6.2018 per la proposizione dei motivi di ricorso e alla Società Frosinone Calcio S.r.l. termine fino alle ore 10,00 del giorno 26.6.2018 per le eventuali controdeduzioni.
La Società U.S. Città Di Palermo ha fatto, tempestivamente, pervenire, in data 25.6.2018 una memoria integrativa dei motivi di ricorso, trasmessi in data 20.6.2018.
La Società Frosinone Calcio S.r.l. si è costituita nel giudizio, nel rispetto del termine concesso, trasmettendo una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e controdedotto, nel merito, ai motivi di ricorso avversario, chiedendo il rigetto del ricorso medesimo.
Nella riunione del 26.6.2018, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Questa Corte ritiene che il ricorso, proposto dalla società U.S. Città Di Palermo, sia infondato e vada, quindi, rigettato.
Con i primi due motivi di ricorso, la Società ricorrente denuncia la nullità del provvedimento del Giudice Sportivo nonché la tardività e irritualità delle difese svolte dalla Società Frosinone Calcio S.r.l. nel procedimento svoltosi davanti al Giudice Sportivo. Anche la società Frosinone Calcio S.r.l. ha formulato delle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso avversario.
Le censure, formulate dalla società U.S. Città Di Palermo sono motivate con la circostanza che sia il Giudice Sportivo sia la Società Frosinone Calcio s.r.l. non avrebbero osservato le modalità ed i termini fissati con il Com. Uff. del 19.4.2018, n. 32 con riferimento ai procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di Play-off e di Play-out del Campionato di Serie B.
Trattasi di censure che non possono essere condivise.
Ed invero, la lettura del Comunicato Ufficiale sopra richiamato induce a ritenere che la finalità perseguita con lo stesso fosse quella di dettare, con riferimento ai procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, una procedura idonea a consentire il regolare svolgimento delle gare di Play-off del Campionato di Serie B che, come noto, sono organizzati in un tabellone di gare che prevede un turno preliminare in cui si sfidano in gara unica la 6° e la 7° e la 5° e la 8° delle squadre classificate all’esito del Campionato, due gare di semifinale di andata e ritorno, la prima tra la 3° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 6° e la 7, e l’altra tra la 4° classificata e la vincente del turno eliminatorio tra la 5° e la 8°, ed infine la gara di finale di andata e ritorno tra le vincenti delle due semifinali.
Orbene, non vi è chi non veda come la necessità di una celere definizione dei procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sottesa al Com. Uff. n. 32/18, non può che essere predicata esclusivamente con riferimento alle sole gare di Play-off il cui risultato, che può essere modificato rispetto a quello conseguito sul campo mediante la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva, possa avere incidenza, per usare le stesse parole del predetto Comunicato Ufficiale, sul risultato di una gara successiva.
Non vi è chi non veda come tale esigenza non ricorra, invece, nell’ipotesi, quale è il caso di specie, di un procedimento relativo alla gara di ritorno della finale dei Play-off cioè dell’ultima gara della predetta competizione.
Alla luce delle superiori considerazioni, tali censure debbono essere disattese.
Quanto, invece, alle preliminari eccezioni processuali, sollevate dalla società Frosinone Calcio S.r.l., questa Corte ritiene che, al di là della loro fondatezza, possa prescindersi dall’esame delle stesse attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso proposto dalla società U.S. Città Di Palermo.
Prima di passare al merito del ricorso, deve essere disattesa anche la richiesta, formulata dalla Società ricorrente, di acquisizione delle immagini televisive allegate ai motivi di ricorso, atteso che, come già evidenziato, dal Giudice Sportivo, il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.
Passando, ora, al merito del ricorso, questa Corte ritiene doveroso evidenziare che i comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l. in occasione della gara Frosinone/Palermo dello scorso 16 giugno, meritino di essere fortemente stigmatizzati e sanzionati, come è di fatto accaduto, avendo, il Giudice Sportivo, provveduto a sanzionare, con provvedimento separato ma pubblicato nel medesimo Comunicato Ufficiale oggetto del presente giudizio, sia la Società Frosinone Calcio S.r.l. sia i tesserati della stessa; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.
A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo sia immune da censure in quanto ha fatto corretta applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S..
Tale disposizione prevede, infatti, che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…., fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1.”.
Orbene, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti di gara, ha, correttamente, ritenuto che le condotte, poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l., sebbene siano state connotate, come più sopra già evidenziato, da manifesta slealtà e scorrettezza, non abbiano, di fatto, inciso sul regolare svolgimento della gara.
Come già evidenziato da questa Corte nella decisione di cui al Com. Uff. n. 116/CSA del 20.4.2016, la mancanza di una connessione causa-effetto tra i comportamenti sleali e scorretti e l’irregolare svolgimento della gara impedisce di pervenire alla punizione sportiva della perdita della gara medesima.
La stessa particolare incisività della punizione della perdita della gara che, vale sottolinearlo, si traduce nel ribaltamento del risultato conseguito sul campo, richiede, infatti, una rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è, in alcun modo, controverso nel caso che occupa) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara.
Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 del C.G.S. è disposto che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18.
In altri termini, lo stesso art. 17 del C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati dalla idoneità, per le modalità, i tempi e le caratteristiche degli stessi, a compromettere il regolare svolgimento della gara.
Ad avviso di questa Corte, siffatta concatenazione logica non può, nel caso di specie, ritenersi sussistente e, comunque, rimane indimostrata in quanto non trova conferma, come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo, negli atti ufficiali di gara.
Ed invero, nessuno degli episodi ai quali la Società ricorrente fa riferimento nel proprio ricorso, che sono, poi, gli stessi già invocati in sede di reclamo al Giudice Sportivo, ha influito, in un rapporto di causa-effetto, sul regolare svolgimento della gara di cui è giudizio: il reiterato lancio di palloni sul terreno di giuoco non ha, infatti, mai interrotto azioni della squadra del Palermo connotate da un’evidente occasione di segnatura; l’invasione di campo da parte di diverse centinaia di sostenitori si è verificata, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, dopo la conclusione della gara (come chiarito dal Direttore di Gara); gli episodi di aggressione ai calciatori della Società ricorrente si sono verificati dopo la conclusione della stessa; da ultimo, l’episodio del rigore, prima concesso dal Direttore di Gara e, poi, trasformato in un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore costituisce una decisione eminentemente tecnica di esclusiva competenza del Direttore di Gara e sottratta, come tale, alle valutazioni di questa Corte.
Quanto, poi, alla circostanza, addotta, da ultimo, dalla società U.S. Città Di Palermo nella memoria integrativa depositata in data 25.6.2018, ovvero lo svolgimento, da parte del Direttore di Gara dell’incontro di calcio di cui è procedimento, Sig. La Penna, dell’attività professionale di avvocato presso uno studio legale che ha avuto rapporti professionali con una Società riconducibile al Presidente del società Frosinone Calcio S.r.l., si evidenzia che, al di là della inammissibilità di questo motivo di ricorso, formulato, per la prima volta, con la memoria integrativa, la Società ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di come tale circostanza avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara che occupa; peraltro, la predetta circostanza è stata oggetto, da parte della Società ricorrente, di esposto, tra gli altri, alla Procura Federale che, ove lo riterrà, potrà procedere ai dovuti approfondimenti.
Da ultimo, si evidenzia che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con una recente decisione, ha affermato che “.. le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare…. la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre””(cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione del 10.4.2018, n. 19).
Tale precedente dell’Organo di legittimità nell’ambito della giustizia sportiva al quale è attribuita una chiara funzione di nomofilachia esclude, all’evidenza, che questa Corte possa, come auspicato dalla Società ricorrente, pervenire ad una applicazione analogica, nel caso di specie, della sanzione di cui all’art. 17, comma 1, del C.G.S., facendo riferimento “al susseguirsi di situazioni anomale” ovvero ad una situazione, per così dire, di ostilità ambientale che si sarebbe registrata in occasione della gara che occupa; situazione che, peraltro, ove avesse, effettivamente, messo in pericolo il regolare svolgimento della gara avrebbe, senza dubbio, indotto il Direttore di Gara a sospenderla, come avvenuto nel caso deciso dal Giudice Sportivo della Lega Professionisti di Serie C, citato dalla Società ricorrente; il che non è, invece, avvenuto, nel caso che occupa, avendo, il Direttore di Gara, ritenuto che vi fossero le condizioni per fare svolgere la gara fino alla conclusione della stessa.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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