F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. CASELLA ALEX SEGUITO GARA PONTEDERA/GOZZANO DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.10.2018)

RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. CASELLA ALEX SEGUITO GARA PONTEDERA/GOZZANO DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo

presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.10.2018)

Con il gravame, pervenuto il 26.10.2018, la società A.C. Gozzano S.r.l. avversava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico che, con Com. Uff. n. 60/DIV infliggeva al signor Casella Alex l'inibizione a svolgere ogni attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale nonché la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

Tale   decisione   veniva   assunta   perché   il   Casella    durante    l’incontro Pontedera/Gozzano disputato 18.10.2018, era presente nella panchina aggiuntiva in più durante l’intervallo dell’incontro teneva un comportamento gravemente scorretto verso tesserati della squadra avversaria.

Nei   motivi   di   gravame   la   società   Gozzano   chiedeva   la   riduzione   della   sanzione   in considerazione:

1) di uno scambio di persona fra il Casella, che si assume non essersi mai accomodato durante la gara sulla panchina aggiuntiva, bensì su quella principale, ed altro individuo,

2) di una pretesa discordanza nella descrizione dei fatti fra referto arbitrale e relazione del rappresentante della Procura, con specifico riguardo alla presunta irriguardosità dei comportamenti in contestazione, e, infine,

3) avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi.

All'udienza, alcuno compariva per la ricorrente.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso perché il direttore di gara, interpellato direttamente dal collegio giudicante nel corso della camera di consiglio, ha confermato di essere personalmente certo che si trattasse in effetti del Casella, di talché nella specie è da escludere si sia verificato il dedotto scambio di persona, ma anche perché - pur avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi - la sanzione comminata (incluso il presofferto) appare equa e proporzionata ai comportamenti in contestazione.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la   C.S.A. rigetta il reclamo.

Per questi  motivi la C.S.A.,  sentito l’arbitro, respinge il  ricorso come sopra  proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l. di Gozzano (Novara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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