F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.C. PISA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PRO PIACENZA DEL 17.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018)

 

RICORSO DELL’A.C.  PISA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  1.500,00  INFLITTA  ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PRO PIACENZA DEL 17.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla eclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Pisa/Pro Piacenza disputato il 17.10.2018, propri sostenitori intonavano cori offensivi contro le forze dell’ordine.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Pisa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 22.10.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it