F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. CHAMINADE CAMPOBASSO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANCIO JOSUE RODRIGUEZ SEGUITO GARA CHAMINADE CAMPOBASSO C5/FURTSAL ASKL DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. CHAMINADE CAMPOBASSO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3   GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   CANCIO   JOSUE   RODRIGUEZ   SEGUITO   GARA CHAMINADE CAMPOBASSO C5/FURTSAL ASKL DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23.10.2018)

La società Chaminade Campobasso ha interposto appello alla decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con riferimento alla gara Chaminade Campobasso/Furtsal ASKL del 20.10.2018, ha inflitto 3 giornate di squalifica al calciatore Cancio Josue Rodriguez “ per aver colpito un avversario con un pugno”.

La società appellante riferisce che l’episodio contestato, invero, risulta diverso da quello segnalato dal direttore di gara in quanto il calciatore Cancio Josue Rodriguez, dopo aver subito un fallo quando già aveva già passato il pallone ad un compagno, era stato gravemente insultato dall’avversario, per cui aveva semplicemente avvicinato la propria testa a quella dell’avversario, asserendo che il giocatore avversario aveva, per ciò, simulato una caduta.

La Corte, nel corso della udienza, ha sentito l’arbitro che ha confermato il comportamento violento tenuto dal calciatore sanzionato, riferendo che il predetto ha colpito intenzionalmente l’avversario.

La presenza di più persone intorno ai due calciatori non ha consentito al direttore di gara di percepire, con esattezza, se il colpo inferto da Cancio Josue Rodriguez al calciatore della Furtsal ASKL, fosse stato inferto con un pugno o con una testata - con ogni probabilità con un pugno -, in ogni caso ha ribadito l’azione violenta svolta dal calciatore Cancio Josue Rodriguez nei confronti dell’avversario ed ha confermato il referto in atti.

Pertanto si conferma la sanzione contestata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Chaminade Campobasso C5 di Campobasso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it