F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEJIC JURO SEGUITO GARA VASTESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

 

RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEJIC JURO SEGUITO GARA VASTESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Pejic Juro la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara, quale seguito gara Vastese/ Olympia Agnonese del 26.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) “per avere, in occasione della notifica di un provvedimento disciplinare, avvicinato il Direttore di gara con fare minaccioso e in due occasioni lo spintonava colpendo il petto dell’Arbitro con il proprio”.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società Polisportiva Olympia Agnonese lamentando, in sintesi, la eccessiva entità della sanzione, in asserita assenza di intento lesivo dell’Arbitro e di connotazione offensiva o denigratoria della condotta tenuta nei suoi riguardi, che sarebbe meramente irriguardosa o irrispettosa, motivata dal dissenso per le sue decisioni tecnico-disciplinari, domandando la riduzione della sanzione a 3 o in subordine a 4 giornate o alla diversa misura ritenuta di giustizia, richiamando giurisprudenza in materia.

Il ricorso è fondato, a fronte della condotta tenuta dal calciatore, certamente deprecabile, alla quale peraltro appare congrua, considerata l’assenza di violenza e danni fisici, una squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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