F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 028/CSA– RIUNIONE DEL 13.09.2018 RICORSO DEL CALCIATORE GRECO LEANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/PESCARA DEL 25.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 15 del 28.8.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE GRECO LEANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/PESCARA DEL 25.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 15 del 28.8.2018)

Con ricorso regolarmente introdotto, la U.S. Cremonese S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 15 del 28.08.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Leandro Greco la squalifica per 3 gare effettive “per avere al settimo del secondo tempo colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

Eccepisce la reclamante l’eccessiva afflittività della sanzione, dovuta ad un’errata valutazione della natura e gravità del fatto commesso e dal mancato riconoscimento di circostanze attenuanti risultanti dagli atti di gara.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Secondo la reclamante il Giudice Sportivo, fuorviato da un aggettivo riportato nel rapporto arbitrale, avrebbe “erroneamente sussunto il comportamento di Greco nella fattispecie della condotta violenta, laddove, invece, si è trattato, al più, di comportamento antisportivo.” Il calciatore avrebbe colpito con una manata al volto un avversario nel tentativo di liberarsi.

Il Giudice sportivo, condizionato dall’aggettivo “violenta” attribuito dall’arbitro alla manata di Greco, avrebbe qualificato la condotta come violenta. Inoltre non sarebbe stato considerato: che il fallo è avvenuto in gioco di svolgimento, che non ci sarebbero state conseguenze lesive; che il gesto sarebbe scaturito da un comportamento provocatorio dell’avversario.

Sentito l’arbitro, lo stesso ha confermato l’intenzionalità del Greco nel colpire il calciatore della squadra avversaria. Tale comportamento integra l’ipotesi contemplata dall’art. 19 C.G.S. comma IV lett. B il quale sanziona “condotta violenta” nei confronti dei calciatori con tre gare o a tempo indeterminato.

Le dedotte circostanze attenuanti non sono suscettibili di incidere sulla misura della sanzione convenuta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Greco Leandro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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