F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/SAVOIA DEL 19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  FASANO/SAVOIA  DEL  19.12.2018  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Città di Fasano/Savoia, disputato in data 19.12.2018 e valevole per campionato di Serie D – Girone H, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 e una gara da disputare a porte chiuse “per avere, propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un A.A., tre sputi che lo attingevano alle gambe, sui pantaloncini e sulla spalla nonché getti d'acqua e una bottiglietta di plastica semi piena che lo colpivano ad una gamba. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU n. 20, 38 e 64 e della diffida di cui all'ultimo Comunicato Ufficiale”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestivo reclamo, con richiesta di procedimento di urgenza, la società A.S.D. U.S. Savoia 1908 (d’ora in avanti, per brevità, anche la “Società”), la quale eccepisce, in primo luogo, che il Giudice Sportivo, nel valutare la sussistenza, nel caso di specie, della recidiva specifica reiterata, avrebbe erroneamente preso in considerazione dei fatti non omogenei rispetto a quelli oggetto del provvedimento impugnato (nello specifico, il Giudice Sportivo avrebbe richiamato, inter alia, il diverso e non conferente episodio di condotta antisportiva nei confronti della terna arbitrale, sanzionato con il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 38).

La Società ricorrente deduce, altresì, che, a causa “dell’esiguo lasso di tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di diffida (Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018) e quello della disputa della gara a porte chiuse (Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)”, la Società stessa non avrebbe potuto in alcun modo adottare idonee misure di prevenzione atte ad evitare il verificarsi dei fatti contestati, in particolare impiegando dei propri steward nel settore ospiti durante lo svolgimento dell’incontro Città di Fasano/Savoia.

Rilevando, infine, come le condotte contestate sarebbero imputabili ad un numero esiguo  di soggetti, “riconducibili per la maggior parte ai gruppi organizzati che, in occasione delle gare interne, occupano il settore ‘Curva’ dello Stadio di Torre Annunziata”, la ricorrente domanda, in via principale, la riduzione della sanzione alla sola ammenda, nella misura da determinarsi secondo criteri di equità, e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione meno afflittiva di cui all’art. 18.1 lettera “e” C.G.S. (“obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”).

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 21 dicembre 2018, nessuno è comparso in rappresentanza della Società ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l’odierno ricorso sia privo di fondamento.

In primo luogo, deve osservarsi come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica. Infatti, pur prescindendo dal precedente episodio richiamato dalla ricorrente (e sanzionato dal G. S. con il Com. Uff. n. 38), nel corso della sola stagione 2018/2019, il Giudice Sportivo ha già ripetutamente avuto modo di censurare – in particolare con i provvedimenti di cui ai Com. Uff. nn. 20 e 64 – condotte violente, poste in essere dai sostenitori della Società, del tutto simili, per modalità di svolgimento e gravità, a quelle oggetto del provvedimento impugnato.

È proprio alla luce di questi numerosi e riprovevoli episodi che la Società, tenuto conto del ruolo di garanzia e  responsabilità che essa  ricopre  nei  confronti dell’ordinamento sportivo  federale  per le condotte dei propri tesserati, dirigenti e tifosi, avrebbe potuto e dovuto adottare in via preventiva delle adeguate misure per impedire il ripetersi di questi accadimenti, anche in trasferta. A nulla rileva, quindi, l’asserita esiguità di tempo intercorso tra il provvedimento di diffida di cui al Com. Uff. n. 64  e l’emissione del Com. Uff. n. 65, con il quale è stata irrogata la sanzione oggetto della presente impugnazione.

Allo stesso modo, l’assoluta intollerabilità degli episodi di violenza reiteratamente perpetrati ai danni dei membri della classe arbitrale rende, a parere di questa Corte, assolutamente proporzionata e congrua la sanzione dell’ammenda unitamente dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, come disposta dal G. S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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