F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C. APRILIA RACING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BATTISTI STEFANO SEGUITO GARA APRILIA RACING CLUB/CASTIADAS CALCIO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C. APRILIA RACING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BATTISTI STEFANO SEGUITO GARA APRILIA RACING CLUB/CASTIADAS CALCIO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

- Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata in data 13.12.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore tesserato con la FC Aprilia Racing Stefano Battisti la squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Aprilia Racing Club/Costiadas del 16 dicembre 2018 “per aver colpito un giocatore avversario con un pugno”;

- Esaminato il preannuncio urgente di reclamo e i motivi successivamente presentati dalla predetta società, in fatto e diritto;

- Appurato che nel rapporto del direttore di gara signor  Giuseppe Romaniello, nella sezione calciatori espulsi e motivazioni, si legge testualmente: “al 24’ I t. n. 15 Battisti Stefano per condotta violenta su segnalazione dell’assistente vedi rapporto AA”;

- Verificato che nel  rapporto  dell’assistente  del  direttore  di  gara,  signor  Stefano  Papa,  si  legge che “al 24’ del 1° tempo segnalavo la condotta violenta del n. 15 Sig. Battisti Stefano dell’Aprilia Racing Club il quale colpiva con un pugno un calciatore della squadra avversaria provocandogli un livido sulla fronte”;

 - Tenuto conto che, nel reclamo proposto, la società Aprilia Racing Club segnalava che il fatto era avvenuto nel corso di una azione di gioco e in un contesto di agitazione agonistica tra i due calciatori protagonisti dell’episodio, caratterizzata da un vicendevole strattonamento per poter raggiungere la palla e con essa la porta avversaria, quando l’arbitro si trovava a notevole distanza dal luogo del contatto fisico, soggiungendo poi che il giocatore del Castiadas non accusò alcune conseguenza fisica dal contatto che ha dato luogo all’espulsione del Battisti, potendo proseguire regolarmente la gara;

- Constatato che la condotta ascritta al calciatore Battisti è puntualmente descritta nel referto dell’assistente dell’arbitro, che come è noto costituisce atto avente natura probatoria rilevantissima grazie all’efficacia fidefacente di quanto in esso è contenuto, nel quale il comportamento tenuto dal predetto calciatore è plasticamente sintetizzato nelle parole “colpiva con un pugno”, caratterizzate da una evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui

- Ritenuto nondimeno che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte, limitatamente all’assenza una conseguenza fisica significativa di tale comportamento a carico del calciatore avversario che comunque ha potuto proseguire regolarmente la gara, costituendo tale circostanza un elemento utile a mitigare la  gravità  della condotta posta in essere dal calciatore Battisti, in assenza di ulteriori qualificazioni o puntualizzazioni sulla portata della predetta condotta nei referti di gara;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor Stefano Battisti “violenta” se ne può escludere la “gravità”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, valutando congruo ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate, rappresentandosi tale sanzione maggiormente proporzionata alla condotta assunta nella specie dal calciatore della società reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club di Aprilia, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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