F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA DEL 23 NOVEMBRE 2018 5. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 2.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018)

5.       RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA

RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 2.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018)

 

La U.S. Lecce ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018, con la quale ha sanzionato la società reclamante con l’ammenda di € 4.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni”.

La Società reclamante essenzialmente ha dedotto, attraverso i propri motivi di gravame, la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti redatta dai collaboratori della Procura Federale nel proprio rapporto dove è evidenziato, nel riquadro inerente la sezione C) il lancio sul terreno di gioco con l’indicazione di numero 4 materiali pirotecnici.

La ricorrente assume, al contrario, che i quattro fumogeni non sono mai stati lanciati sul terreno di gioco.

A sostegno della propria tesi difensiva, venivano prodotte comunicazione a firma del Questore di Lecce e la nota a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, dove si rappresentava che il materiale pirotecnico non era caduto nel terreno di gioco, ma erano stati recuperati nelle aree esterne adibite alla pista di atletica e, dunque, nel recinto di gioco.

Per tali deduzioni, la U.S. Lecce chiedeva a questa Corte in via principale, l’annullamento o la revoca della delibera del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione dell’ammenda.

Con ordinanza del 28.9.2018, ritenuto che dagli non  era chiaro dove fossero effettivamente caduti i fumogeni oggetto della contestazione, la C.S.A. rimetteva gli atti alla Procura Federale, affinché svolgesse le opportune indagini al riguardo.

Con note pervenute presso la segreteria di questa Corte i collaboratori della Procura Federale presenti alla gara in questioni, dichiaravano che, per mero errore di trascrizione, era stata crociata la casella lancio di fumogeni in numero di 4 sul terreno di gioco anziché nel recinto di gioco, come effettivamente  accaduto.

Pertanto, questa Corte, alla luce di quanto emerso in esito al disposto supplemento istruttorio, ritiene che la condotta posta in essere dai tifosi, pur da stigmatizzare, assuma una minor gravità rispetto a quella indicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato sulla scorta dell’erronea segnalazione allo stesso pervenuta, con la conseguenza che la  sanzione  può  essere  ridotta  nei termini di cui al dispositivo.

 

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

U.S.   Lecce di Lecce riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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