F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 066/CSA del 14 Dicembre 2018 RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCA CARLOS CLAY SEGUITO GARA CAVESE/POTENZA DEL 09.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018)

RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCA CARLOS CLAY SEGUITO GARA CAVESE/POTENZA DEL

09.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125 del 10.12.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Franca Carlos Cloy.

Come risulta dal referto arbitrale al calciatore Franca Carlos Cloy veniva comminata la sanzione di 2 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

La Società Potenza Calcio con e-Mail del 10.12.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Potenza Calcio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con nota n. 1493 dell’11.12. 2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        sanzione eccessiva in relazione ai fatti addebitati i quali non trovano riscontro nella realtà, atteso che il calciatore a causa del terreno scivoloso è rovinato addosso al numero 5 della squadra avversaria, senza porre in essere alcun atto di violenza;

-        il calciatore Franca Carlos Cloy non ha dato nessun pugno sul fianco di un avversario.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara. Vengono evidenziate e allegate numerose testimonianze circa la bontà del calciatore sanzionato.

 

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede priviligiata essendo stati refertati dal Direttore di gara, in conformità al disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett.1.1. C.G.S..

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una ricostruzione diversa e una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, il calciatore ha posto in essere un atto di violenza nei confronti di un avversario colpendolo con un pugno sul fianco, in assenza del pallone che era distante dal luogo in cui si consumava il fatto illecito.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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