F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 066/CSA del 14 Dicembre 2018 RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA AREZZO/ALESSANDRIA 9.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018)

RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA AREZZO/ALESSANDRIA 9.12.2018 (Delibera

del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  –  Com.  Uff.  n.  125/DIV  del 10.12.2018)

 

La società S.S. Arezzo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018, con il quale, a seguito della gara Arezzo/Alessandria del 9.12.2018 è stata inflitta al calciatore Pelagatti Carlo la seguente sanzione:

-        squalifica per 2 giornate effettive di gara "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto in essere non aveva i connotati della violenza e nessun danno fisico è stato procurato all’avversario.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, precisando che il filmato portato in udienza, peraltro su supporto mobile, non possa essere visionato (Com. Uff. n. 055/CSA del 16.11.2018), considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevato che il gesto in oggetto era indirizzato verso il volto dell’avversario e pertanto di per se intrinsecamente e potenzialmente pericoloso, conferma la sanzione come già erogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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