F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMBROSINI CESARE SEGUITO GARA SONDRIO/PONTE S.P. ISOLA DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

RICORSO DEL SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMBROSINI CESARE SEGUITO GARA SONDRIO/PONTE S.P. ISOLA DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cesare Ambrosini la sanzione della squalifica di 3 giornate, quale seguito gara Sondrio Calcio/Ponte SP Isola del 13.01.2019 (Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019 Campionato Nazionale di Serie D - Girone B) “per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Sondrio Calcio SRL lamentando, in sintesi, che si sarebbe trattato di un gesto involontario e non violento, finalizzato al disimpegno e alla difesa del pallone, proveniente da calciatore di indole tranquilla e senza precedenti per condotta violenta.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all’evidenza non finalizzata né al disimpegno né alla difesa del pallone, come vorrebbe sostenere il reclamante, in quanto posta in essere al di fuori del contesto di gioco (“con il pallone non a distanza di gioco” come da referto arbitrale) e intenzionalmente violenta e, trattandosi di gomitata al volto, in sé idonea a esporre a gravi rischi la integrità fisica dell’avversario (che ha necessitato dell’intervento di un massaggiatore), alla quale è pertanto proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sondrio di Sondrio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2019

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