F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELL’U.S.LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLITANO ALESSIO SEGUITO GARA LADISPOLI/SFF ATLETICO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.01.2019)

RICORSO DELL’U.S.LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLITANO ALESSIO SEGUITO GARA LADISPOLI/SFF ATLETICO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.01.2019)

La società U.S. Ladispoli S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019, con il quale, a seguito della gara Ladispoli/SFF Atletico del 13.1.2019 è stata inflitta al calciatore Gallitano Alessio la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto non dava un pugno ma un lieve accenno di contatto con la mano destra, su un fianco, dell’avversario per spostarlo.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti  come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere così come descritta dall’arbitro nel rapporto ufficiale di gara, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ladispoli S.r.l. di Ladispoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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