F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELL’U.S.D. ADRIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTI RICCARDO SEGUITO GARA ADRIESE/ARZIGNANO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)
RICORSO DELL’U.S.D. ADRIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTI RICCARDO SEGUITO GARA ADRIESE/ARZIGNANO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)
La società U.S.D. Adriese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019, con il quale, a seguito della gara Adriese/Arzignano del 13.1.2019 è stata inflitta al calciatore Santi Riccardo la seguente sanzione:
- squalifica per 3 giornate effettive di gara "a seguito di un provvedimento disciplinare spingeva, a gioco fermo, con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario e, successivamente gli poggiava più volte le mani sul volto spingendolo nuovamente”.
La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto non sussisterebbero atti da considerare violenti.
Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che le manate sul volto dell’avversario sono state reiterate più volte, respinge il ricorso.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Adriese di Adria (Rovigo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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