F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL SIG. GALLOPPA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/JESINA DEL 12.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019)

RICORSO DEL SIG. GALLOPPA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/JESINA DEL 12.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019)

Con decisione del 14.1.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore Daniele Galloppa del Santarcangelo Calcio S.r.l. “per avere, allenatore già squalificato con Com. Uff. n. 72 del 9.1.2019, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna arbitrale, posizionandosi all’esterno dell’area degli spogliatoi. Si precisa che l’allenatore, non presente in distinta, veniva riconosciuto dal Direttore di gara”.

Il medesimo allenatore era già stato squalificato in data 9.1.2019 “per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco, protestando all’indirizzo del Direttore di gara”. Dopo essere stato espulso, anche in quell’occasione rivolse espressioni offensive ai danni degli arbitri e fu allontanato dal campo solo grazie all’intervento di alcuni tesserati.

In particolare, dal referto redatto dall’arbitro, sig. Simone Gauzolino di Torino, si legge che tra le persone fuori dalla zona degli spogliatoi vi era il Galloppa, “che ha insultato pesantemente tutta la Terna con frasi del tipo ‘b…….., fate s……’”.

Propone reclamo lo stesso Galloppa, chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica in forza delle seguenti argomentazioni:

1. al termine dell’incontro il Santarcangelo Calcio s.r.l. stava per soccombere 1-0, come poi è avvenuto, per un rigore concesso all’ultimo minuto di recupero, ragion per cui due calciatori della compagine romagnola (Riccardo Gaiola e Andrea Bondioli), anch’essi squalificati, contestavano vivacemente la Terna arbitrale che si stava dirigendo negli spogliatoi. Essendo testimone del comportamento dei suoi atleti, il Galloppa si sarebbe precipitato verso gli stessi invitandoli, anche fisicamente, ad allontanarsi dalla rete della struttura esterna al campo. A quel punto, l’arbitro vedeva il ricorrente impegnarsi in tale iniziativa e, usciti dagli spogliatoi, in attesa di un taxi fuori lo stadio, arbitro e allenatore si sarebbero scambiate anche chiacchiere amichevoli prima di salutarsi;

2. la grande confusione generata dalla tifoseria romagnola ha fatto sì  che  l’arbitro erroneamente ritenesse il Galloppa coinvolto in qualche modo nelle contestazioni a suo carico, mentre l’allenatore sugli spalti e fuori lo stadio avrebbe, invece, tenuto una condotta diligente e proba, anche adoperandosi a placare gli animi dei suoi calciatori.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In via del tutto preliminare si precisa che questa Corte ha sentito l’arbitro, anche per fugare qualsivoglia dubbio sull’effettivo riconoscimento del sig. Galloppa, posto che quest’ultimo si trovava sugli spalti, in quanto squalificato. L’arbitro ha confermato che si trattava del Galloppa.

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa  si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta da mister Galloppa si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell’avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell’arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l’articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S., che commina 2 giornate di squalifica “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Tale norma fissa solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice di aumentare o di ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto.

Il giudice di prime cure ben avrebbe potuto tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare.

Infatti, la giurisprudenza sportiva considera circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF).

Anche la circostanza che l’odierno ricorrente abbia posto in essere la nuova violazione durante un periodo di squalifica poteva indurre il primo giudice ad aggravare la sanzione comminata e invece ci si è attestati sulla sanzione base, squalificando comunque il Galloppa per sole 2 gare.

Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congrua la sanzione inflitta in I grado all’odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Galloppa Daniele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it