F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COZZA FRANCESCO SEGUITO GARA GRAVINA/TEAM ALTAMURA DEL 13.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  SIG.  COZZA FRANCESCO SEGUITO GARA GRAVINA/TEAM ALTAMURA DEL 13.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tecnico Francesco Cozza la sanzione della squalifica per 3 giornate, quale seguito gara FBC Gravina/ASD Team Altamura del 13.01.2019 (Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019 Campionato Nazionale di Serie D) “per avere, nel corso dell’intervallo, protestato con termini offensivi nei confronti di un A.A. dopo la notifica del provvedimento disciplinare, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale con fare intimidatorio. Invitato ad allontanarsi reiterava le proteste nei confronti di un A.A. (RA-RAA)”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Team Altamura lamentando, in sintesi, che il comportamento del tecnico sarebbe consistito soltanto nel chiedere spiegazioni e nell’esprimere le proprie rimostranze con un linguaggio non consono, ma non offensivo né minaccioso nel corridoio degli spogliatoi e poi dopo aver aperto la porta dei medesimi.

Il reclamo è parzialmente fondato nei termini che seguono.

Le espressioni volgari e offensive attestate dall’A.A., oltre al fatto che il tecnico si è recato negli spogliatoi al termine del primo tempo, aprendo lui la porta, come ammesso nello stesso reclamo, rappresentano condotte gravemente antisportive, senza dubbio meritevoli di sanzione, la quale appare peraltro congruo ridurre a due giornate, considerato che quanto minacciato dal tecnico afferisce a mere doglianze rivolte alla stampa e agli organi federali.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedura d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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