F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA DEL 6 DICEMBRE 2018 2. RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CIAMPINO ANNI NUOVI/MIRAFIN DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 251 del 07.11.2018)

 

2.       RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE SEGUITO GARA CIAMPINO ANNI

NUOVI/MIRAFIN DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 251 del 07.11.2018)

 

Con ricorso del 12.11.2018 la società A.S. Mirafin di Pomezia (RM) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 del 7.11.2018 (Com. Uff. n. 251) con la quale, su reclamo della società Ciampino Anni Nuovi, le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara del 13.10.2018 con il punteggio di 0 – 6, sul presupposto che fosse stato schierato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Costa Pinto Paulo Nuno.

La reclamante lamenta l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo, il quale non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che il calciatore, effettivamente squalificato per n. 1 giornata il 13.11.2017 (Com. Uff. n. 236) quale tesserato della società Gymnastic studio C5, non aveva più disputato alcuna gara con tale società (in quanto esclusa dal campionato di competenza) ed era stato successivamente trasferito presso una società rumena sino al termine di quel campionato, per poi essere nuovamente tesserato in Italia da essa reclamante. Invoca pertanto l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, ai sensi del quale la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nel campionato rumeno, con la precisazione che, ove ciò non fosse avvenuto,  la  FIGC  avrebbe  dovuto  informare  la  nuova  società  di  destinazione.  In  mancanza,  la

 

posizione  del  calciatore  doveva  essere  considerata  regolare,  con  conseguente  omologazione  del risultato conseguito sul campo (1 – 2 in favore di essa A.S. Mirafin).

Resiste la società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C5 con memoria difensiva del 30.11.2018 con la quale, dopo aver riepilogato i trasferimenti del calciatore Costa Pinto, eccepisce l’irrilevanza della normativa internazionale invocata dalla controparte in quanto non risultava provato che il calciatore avesse scontato la squalifica nel campionato rumeno, con  conseguente  corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, del combinato disposto degli artt. 53 N.O.I.F. e 22, 5° comma, C.G.S..

Conclude pertanto per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo della A.S. Mirafin è infondato e deve conseguentemente essere respinto. La vicenda, sul piano fattuale, è incontestata.

Il calciatore Costa Pinto Paulo Nuno, quale tesserato per la società Gymnastic studio C5, in data 20.11.2017 venne squalificato per n. 1 giornata (Com. Uff. n. 236). Tale società, tuttavia, non si presentava per disputare le gare successive e veniva pertanto esclusa dal campionato, con conseguente svincolo di tutti i calciatori per essa tesserati.

Nel gennaio 2018, nel rispetto della normativa internazionale sui trasferimenti, il calciatore veniva tesserato dalla società rumena Imperial Wet Futsal fino al termine della Stagione Sportiva 2017/2018.

Il 10.8.2018, infine, sempre nel rispetto della normativa internazionale, veniva nuovamente tesserato in Italia per la odierna reclamante A.S. Mirafin, disputando il 21.9.2018 la prima giornata di Coppa Italia e subendo anche in tale occasione la squalifica per n. 1 giornata, squalifica scontata nella prima giornata di gara del campionato di A2.

Il 13.10.2018, infine, il calciatore Costa Pinto veniva nuovamente schierato nella gara disputata contro la società Ciampino Anni Nuovi.

Come si è detto, la A.S. Mirafin invoca l’art 12 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, per effetto del quale il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica presso la società rumena, previa comunicazione da parte della propria federazione circa la pendenza della squalifica. La stessa reclamante sostiene che, ove ciò non avvenisse, risulterebbe violato il generale principio di effettività della sanzione in quanto, evidentemente, basterebbe trasferirsi all’estero per sottrarsi a qualsivoglia squalifica.

In realtà, proprio la salvaguardia dell’invocato principio di effettività della sanzione, impone la reiezione del reclamo.

L’art. 12 del Regolamento FIFA (norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali) prevede che “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà  tesserato,  affinchè tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare la Federazione di destinazione ….per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (completamente)  scontate”.

Sta di fatto che non risulta provato in atti (e neppure la reclamante lo  sostiene)  che  la squalifica sia stata effettivamente scontata in Romania né, per vero, che la Federazione italiana abbia effettuato la comunicazione di cui all’art. 12 suddetto: dovendosi peraltro ritenere che l’obbligo della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indifettibile proprio nella comunicazione da parte della Federazione di provenienza.

Ne consegue che, allorquando il calciatore Costa Pinto è stato nuovamente trasferito in Italia e tesserato presso la A.S. Mirafin, la squalifica comminatagli con il Com. Uff. n. 236 – Stagione Sportiva 2017/2018 risultava ancora pendente e doveva essere scontata nella prima gara utile ex art. art. 22, 5° comma, C.G.S., non sussistendo peraltro alcun obbligo di relativa comunicazione da parte della FIGC alla nuova società, in assenza di corrispondente comunicazione da parte della Federazione rumena.

In conclusione, il calciatore medesimo ha partecipato in posizione irregolare all’incontro A.S.D. Ciampino Anni Nuovi – A.S. Mirafin del 13.10.2018, con conseguente legittima irrogazione, da parte del Giudice Sportivo, della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 a carico della società

A.S. Mirafin.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Mirafin di Pomezia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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