F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018 6. RICORSO DEL S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/POL. CALCIO BUDONI SEGUITO GARA DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)
6. RICORSO DEL S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/POL. CALCIO BUDONI SEGUITO GARA DEL 18.11.2018 (Delibera
del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 400,00 alla reclamante.
Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Albalonga/ Pol. Calcio Budoni disputato il 18.11.2018, soggetti chiaramente riconducibili alla società reclamante, lanciavano sul terreno di gioco un pallone al fine di ostacolare un’azione di ripartenza della squadra avversaria.
Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Albalonga ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.12.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi
federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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