F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 069/CSA del 4 Gennaio 2019 RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. PIZZELLA ANTONIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018) RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIBUZZI ALESSIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL  31.1.2019  INFLITTA  AL  CALC.  PIZZELLA  ANTONIO  SEGUITO  GARA  TORRES/AVELLINO  DEL  16.12.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

 

RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIBUZZI ALESSIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO

DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del

19.12.2018)

 

Con ricorso regolarmente introdotto, la Societa’ Calcio Avellino SSD ha proposto  reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. 64 del 19.12.2018, con la quale è stata inflitta ai calciatori:

A)      Tribuzzi Alessio, la squalifica di 3 gare effettive per avere “a gioco fermo avvicinato un calciatore avversario e tentato di colpirlo con una testata”;

B)      Pizzella Antonio, la squalifica fino al 31.12.2019, per avere “a gioco fermo spintonato con violenza un raccattapalle per prendergli il pallone dalle mani, facendolo cadere a terra. Tale condotta determinava un trauma all’altezza dello sterno del ragazzo, tanto da rendere necessario il trasporto presso il locale pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sanzione così determinata in ragione della pausa per le festività natalizie, nonché delle conseguenze fisiche provocate e del gesto posto in essere ai danni di un minore in palese spregio dei principi di non violenza, probità e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S. e agli artt. 2 e 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI”.

Eccepisce la reclamante che relativamente al Tribuzzi la condotta sarebbe stata finalizzata a proteggersi dal comportamento minaccioso tenuto dall’avversario per cui il gesto del calciatore, non solo non avrebbe avuto i connotati della violenza, ma non si sarebbe neanche potuto definire come antisportivo; relativamente al calciatore Pizzella, la reclamante pur  censurando  il  comportamento tenuto dallo stesso, ha contestato che nell’episodio il calciatore abbia agito con violenza, essendosi il Pizzella limitato a spingere il raccattapalle che stava ritardando la ripresa del gioco.

Ha contestato altresì l’inasprimento della sanzione, motivato dalle conseguenze fisiche provocate al danneggiato e dal fatto che il gesto sarebbe stato posto in essere ai danni di un minore.

Le conseguenze fisiche sono state  contestate  perché  “soltanto  teoriche  e  aleatorie mancando in atti un certificato di una struttura pubblica attestante diagnosi e prognosi”. Il Giudice Sportivo infatti, nel motivare la propria decisione, avrebbe fatto riferimento al “referto medico redatto dal medico sociale della Società per cui il raccattapalle prestava servizio”.

Ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento per le posizioni di entrambi calciatori.

 

La condotta del calciatore Tribuzzi Alessio non integra gli estremi della condotta violenta. Dagli atti di causa emerge la contraddittorietà dei fatti che hanno determinato l’espulsione del calciatore. Nel rapporto arbitrale infatti è scritto che il Tribuzzi tentava di colpire con una testata al volto un avversario che cadeva a terra senza riportare “conseguenze evidenti”.

Non si comprende però il nesso tra il gesto del Tribuzzi e la condotta dell’avversario, considerando che quest’ultimo non è neanche stato colpito.

Per il Pizzella invece, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessiva in considerazione di quanto è avvenuto e risultante dagli atti ufficiali di gara. Non v’è prova infatti delle conseguenze fisiche riportate dal raccattapalle colpito atteso che il certificato medico allegato dall’arbitro al proprio rapporto di gara non può essere considerato documento da prendere in esame perché proveniente da un medico interno alla Società del tesserato e dell’avvenuto ricovero al Pronto Soccorso non è stata fornita alcuna prova.

Anche l’aggravante dovuta all’età del minore appare priva di pregio se si considera che anche il Pizzella è un calciatore di età inferiore ai 18 anni.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dalla società Calcio Avellino SSD ARL di Avellino:

-        ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pizzella Antonio a 3 giornate effettive di gara.

-        riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tribuzi Alessio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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