F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 069/CSA del 4 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLLETTA MARCO SEGUITO GARA CANNARA/AGLIANESE DEL 19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

RICORSO   DELL’A.S.D.   CANNARA   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA   PER   3   GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLLETTA MARCO SEGUITO GARA CANNARA/AGLIANESE DEL

19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del

19.12.2018)

 

Con il gravame, pervenuto il 21.12.2018, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli per aver, a gioco in svolgimento ma con palla lontana, colpito con una manata al volto un avversario, facendolo cadere a terra.

Il reclamante ne invocava la riduzione, avendo il Bolletta essenzialmente tentato di divincolarsi da un placcaggio subito da un avversario nell'ambito di una azione in contropiede nei minuti finali, e, nel fare ciò, colpito su un braccio anziché al volto un calciatore della squadra avversaria. Aggiungeva, altresì, che il gioco era in svolgimento e la palla, ancorché non vicina al Bolletta, risultava ancora giocabile dal medesimo.

All'udienza, alcuno compariva.

Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché appare credibile la ricostruzione operata dalla reclamante, che vale a qualificare in senso meno grave il gesto compiuto dal Bolletta. Un conto, infatti, è imputare una manata al volto decontestualizzata da un'azione di palla vigorosamente contesa; altro è, come appare essere invece accaduto nella specie, un colpo inferto nell'ambito di un tentativo di divincolamento. Di tal ché si ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta a due giornate effettive di gara.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la  C.S.A. accoglie parzialmente il

reclamo, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Perugia riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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