F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 169/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 126/CSA del 15 Aprile 2019 RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/TRAPANI DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 227/DIV del 18.03.2019)

RICORSO  DEL  VIRTUS  FRANCAVILLA  CALCIO  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €

2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/TRAPANI DEL 17.03.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 227/DIV del 18.03.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 227/DIV. del 17.03.2019, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00.

Tale decisione è stata assunta “per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, rallentavano l’attività di raccattapalle allo scopo di ritardare la ripresa del gioco. Il tutto su esplicita indicazione dei dirigenti della Società.”

Avverso tale provvedimento la Virtus Francavilla Calcio S.r.l. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 5.04.2019, chiedendo: “la revoca e/o la riduzione dell’ammenda irrogata”.

La Società Francavilla ha eccepito l’eccessività della sanzione irrogata, rispetto ai fatti realmente accaduti perché, a dire della reclamante, l’unico addebito mosso alla Società ha riguardato il comportamento tenuto dai raccattapalle che avrebbero rallentato la ripresa del gioco.

All’esito della Camera di Consiglio, la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo ritenendo non fondati i motivi di doglianza, con conferma della sanzione irrogata.

Il comportamento tenuto dai raccattapalle nel caso di specie è stato particolarmente grave, sia perché si è protratto per tutta la durata della gara, nonostante i ripetuti richiami dell’arbitro, sia perché, come risulta dagli atti ufficiali di gara, sono stati gli stessi dirigenti della Società ad ordinare ai raccattapalle non solo di ritardare la consegna dei palloni, ma addirittura di togliere gli stessi dalla panchina della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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