F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DEL CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LADISPOLI S.R.L./APRILIA RACING CLUB S.R.L. DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

RICORSO DEL CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LADISPOLI S.R.L./APRILIA RACING CLUB

S.R.L. DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

 

Con decisione del 14.2.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luciani Tiziano della Aprilia Racing Club S.r.l. “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. Domenico Leone di Barletta, si legge che il suddetto calciatore “nel tentativo di divincolarsi da un avversario lo colpiva al volto con un pugno, senza conseguenze”.

Propone reclamo lo stesso atleta, chiedendo di derubricare la condotta da "violenta" ad "antisportiva", riducendo la sanzione comminata alla sola giornata di squalifica già scontata. La difesa del reclamante si fonda sulla carica agonistica di entrambe le squadre e sull'assenza di conseguenze lesive per l'integrità fisica del calciatore avversario colpito al volto, tant'è vero che, in virtù di ciò, non sarebbe stato necessario chiedere nemmeno l'intervento dei sanitari. Peraltro, il Luciani si sarebbe trovato nella circostanza di doversi  "divincolare" dal proprio avversario, ragion  per cui si  sarebbe prodotto il contatto tra i due giocatori.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Luciani, sulla quale vi è poco da aggiungere perché cristallizzatasi nel referto arbitrale, si sussume certamente nella fattispecie della condotta violenta. Essa non può essere considerata come meramente antisportiva, in quanto la condotta antisportiva si risolve in un

«comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF), mentre un pugno esorbita da tale definizione normativa.

 

Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4, C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La difesa del calciatore reclamante si concentra soprattutto su tre circostanze attenuanti: la provocazione, l'enfasi agonistica e l'assenza di conseguenze lesive del gesto violento.

Si ritiene di escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF).

Si ritiene, parimenti, nell’escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

Per quanto concerne, invece, l'eventuale provocazione, in alcune decisioni i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto  la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Acclarata l’irrilevanza attenuante dell’assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l’avversario e dell'enfasi agonistica, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. Luciani in primo grado, in quanto il pugno è gesto ultroneo rispetto al mero divincolarsi, quindi viene meno la valenza attenuante anche dell'eventuale provocazione subita, proprio perché l'atto commesso è specificamente diretto ad offendere piuttosto che a difendersi dall'offesa altrui.

 Tiziano.

 

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it