F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI SERIE B C5 ARCOBALENO ISPICA/POL. FUTURA C5 DEL 23.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 829 del 26.03.2019)

RICORSO DELL’A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI SERIE B  C5

ARCOBALENO ISPICA/POL. FUTURA C5 DEL 23.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 829 del 26.03.2019)

Con reclamo proposto in data 27.3.2019, L’A.S.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) impugna la delibera del Giudice Sportivo Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 829 del 26.3.2019, ad oggetto la gara del campionato di Serie B C5 del 23.3.2019 tra Arcobaleno Ispica e Polisportiva Futura, nella quale veniva disposta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 a danno della società Arcobaleno Ispica.

Nel giudizio di primo grado la società Pol. Futura aveva promosso reclamo avverso la posizione di due tesserati dell’attuale ricorrente. Nello specifico la Pol. Futura chiedeva che in danno dell’A.S.S.D. Arcobaleno Ispica fosse comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.17, comma 5, lettera a), C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Di Benedetto Giosuè ed il calciatore Modica Carmelo, i quali, ad avviso della Pol. Futura, non avevano ricevuto autorizzazione all’attività agonistica prevista dall’art. 34 N.O.I.F. dal Comitato Regione Sicilia. In base agli accertamenti svolti con accuratezza in primo grado presso il citato Comitato, riguardo al primo giocatore (Giosuè Di Benedetto), la posizione di tesseramento risultava regolare, diversamente, per il secondo (Carmelo Modica), risultava fondato il secondo assunto nel quale si eccepiva la mancata autorizzazione. Ne conseguiva la sanzione della perdita della gara per 0 a 6.

Ad avviso di questa Corte, il reclamo dell’A.S.S.D. Arcobaleno Ispica non è fondato. Di là dalla procedura che sarebbe stata scrupolosamente seguita dalla società ragusana anche per  il  sig. Modica, rilevano in maniera dirimente per il giudizio che occupa le risultanze trasmesse dal Comitato regionale che evidenziano chiaramente la mancata autorizzazione.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.S.D. Arcobaleno Ispica di Ispica (Ragusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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