F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISCI MATTIA SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE   EFFETTIVE        DI     GARA        INFLITTA  AL         CALC.         CRISCI       MATTIA    SEGUITO  GARA        REAL

GIULIANOVA/CITTÀ  DI  CAMPOBASSO  DEL  24.03.2019   (Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

 

La S.S.D. A.R.L. Real Giulianova in data 2.4.2019 impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 118 del 27.3.2019 mediante la quale il calciatore Mattia Crisci veniva sanzionato con la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive gare per avere, a seguito di provvedimento disciplinare, «appoggiato una mano sul petto del direttore di gara, spingendolo».

La reclamante ricostruisce in questo modo l’accaduto. Il proprio tesserato durante l’azione di gioco, vicino alla linea del fallo laterale, veniva inizialmente sgambettato da tergo da un avversario e, rialzatosi da terra, chiedeva animosamente l’ammonizione del calciatore avversario, mentre quest’ultimo gli intimava, in malo modo e con evidente espressione provocatoria, di stare zitto. Durante la discussione, mentre il direttore di gara si avvicinava e ammoniva per proteste il signor Crisci, questi continuava a descrivere, con il braccio alzato verso l’arbitro, il fallo subito. Tale gesto sarebbe stato considerato dall’arbitro come una spinta e di conseguenza sanzionato con l’espulsione. Ad avviso della ricorrente, la squalifica inflitta al calciatore sarebbe eccessivamente afflittiva in rapporto alla vicenda e richiede pertanto una congrua riduzione.

Questa Corte ritiene fondato il reclamo. Come descritto nel referto di gara, il calciatore in questione ha appoggiato semplicemente una mano sul petto dell’arbitro spingendolo «leggermente,  senza ulteriori conseguenze». Sì che, in ragione anche di recenti pronunce di questa Corte sportiva d’Appello Nazionale (cfr. CSA, 27.3.2019, in Com. Uff. n. 122), si ritiene che il comportamento del Crisci possa essere qualificato come antisportivo e non violento nei confronti dell’ufficiale di gara. Ne consegue, pertanto, la riduzione tabellare della sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara, come previsto dall’articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.

A.R.L. Real Giulianova di Castellalto (Teramo), riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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