F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. INCELLI ORVINIO; – INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. CELLITTI RICCARDO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. INCELLI MARA, INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019)

 

RICORSO DELL’A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE;

-        INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. INCELLI ORVINIO;

-        INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. CELLITTI RICCARDO;

-        SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. INCELLI MARA,

INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE

DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 806 del 19.3.2019, ha inflitto la sanzione dell’Ammenda di € 3.000,00 alla Società ASD Frosinone Futsal Femminile, della inibizione fino al 30.6.2022 al Sig. Incelli Orvinio e all’inibizione fino al 30.9.2019 al sig. Cellitti Riccardo, nonché alla squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Incelli Mara, a seguito della gara di Coppa Italia calcio a cinque, Frosinone/Città di Valmontone del 17.3.2019.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

I dirigenti menzionati Incelli Orvinio e Cellitti Riccardo nonché la calciatrice Incelli Mara tenevano una condotta offensiva, minacciosa e violenta nei confronti dell’arbitro e del cronometrista ufficiale di gara.

La Società ASD Frosinone Futsal Femminile con nota del 20.3.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 19302 del 21.3.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        sproporzione della sanzione dell’ammenda, delle inibizioni e della squalifica comminate dal Giudice sportivo;

-        mancata richiesta della forza pubblica;

-        mancata minacciosità dell’atteggiamento dei tifosi che si riversavano sul terreno di gioco;

 

-        l’atto violento consistente in un pugno dato sul braccio sinistro dell’arbitro non aveva alcun intento lesivo.

Conclusivamente, la Società chiede, in via principale, la riduzione dell’ammenda, delle inibizioni e della squalifica inflitte.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati., considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l’atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato (SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

I soggetti menzionati hanno tenuto un comportamento violento, oltraggioso  e  non giustificabile.

Come risulta dal referto arbitrale e dal provvedimento del Giudice sportivo, a seguito delle espulsioni comminate ad una calciatrice per parte, il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Frosinone Futsal Femminile Incelli Orvinio protestava nei confronti dell'arbitro in maniera veemente per il provvedimento adottato nei confronti della sua atleta rivolgendogli frasi offensive, minacciose, tenendo un comportamento violento.

A seguito del provvedimento di allontanamento, il predetto dirigente dapprima spintonava l'arbitro, poggiandogli ambedue le mani sul petto, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive e minacciose, successivamente gli si avventava contro, colpendolo con un violento pugno sulla parte superiore di un braccio, causandogli intenso dolore.  Nonostante le proprie calciatrici cercassero di bloccarlo si dirigeva successivamente verso il tavolo del cronometrista ufficiale ove, dopo aver colpito con pugni il tavolo suddetto, afferrava per un braccio il citato cronometrista che riusciva a divincolarsi.

A seguito di tali eventi l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro. Tale decisione esasperava ulteriormente il predetto dirigente il quale, nonostante i tentativi delle proprie calciatrici di calmarlo e trattenerlo, si dimenava e spingeva al petto il cronometrista ufficiale. Contemporaneamente dagli spalti si riversavano sul terreno di gioco, con fare minaccioso, circa quindici sostenitori della squadra locale, tra i quali gli arbitri riconoscevano il Sig. Cellitti Riccardo, dirigente addetto agli ufficiali di gara, precedentemente allontanato nel corso dell'incontro per aver rivolto ingiurie al secondo arbitro. Tale episodio induceva la terna arbitrale e le calciatrici  della squadra avversaria a rientrare precipitosamente negli spogliatoi. Nel corridoio persone non identificate, ma appartenenti alla società locale in quanto indossavano la tuta sociale, rivolgevano agli arbitri frasi minacciose. Gli arbitri dal proprio spogliatoio richiedevano l'intervento della forza pubblica che sopraggiunta dopo circa 10 minuti provvedeva a tutelare l'uscita dei direttori di gara dall'impianto sportivo, scortandoli successivamente al pronto soccorso di Alatri per gli accertamenti riguardanti l'aggressione subita, conclusisi, per quel che concerne l'arbitro, con una prognosi di giorni due.

Si  deve  rilevare  che  l’accadimento  degli  avvenimenti  sopra  descritti  sono  inescusabili  e giustificano pienamente le sanzioni comminate dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Frosinone Futsal Femminile di Colleferro (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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