F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’U.S.D. FEZZANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEZZANESE/SAVONA DEL 16.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019)

 

RICORSO DELL’U.S.D. FEZZANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  FEZZANESE/SAVONA  DEL  16.02.2019  (Delibera  del  Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 decideva di sanzionare con l'ammenda di € 1.000,00 + 1 gara da disputarsi a porte chiuse (sanzione sospesa) la società

U.S.D.         Fezzanese Calcio 1930 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale Juniores Under 19 - 2018/2019 - girone F, Fezzanese/Savona disputata in data 16.02.2019, e segnatamente per avere i sostenitori della Fezzanese:

1.       per tutta la durata della gara rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna arbitrale;

2.       dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un calciatore avversario;

3.       in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadre avversaria (Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, in quanto mai nessuna espressione discriminatoria per motivi di razza o irriguardosa nei confronti di un tesserato del Savona sarebbe stata pronunciata dai sostenitori della Fezzanese, diversamente da quanto riportato nel referto del Direttore di Gara; in diritto, l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la sussistenza di una circostanza attenuante, rappresentata dal precedente comportamento antisportivo di un calciatore avversario tenuto in occasione di una marcatura nei confronti dei tifosi della Fezzanese, i quali avrebbero agito "per reazione"; la mancata recidiva di fattispecie simile da parte dei sostenitori della Fezzanese; la circostanza di non aver mai ricevuto precedentemente sanzioni disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con una riduzione nel minimo edittale della sanzione comminata, mediante applicazione delle circostanze attenuanti e la mancata recidiva.

Il reclamo proposto dalla Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, la società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che nessuna espressione discriminatoria per motivi di razza sarebbe stata pronunciata dai propri sostenitori; nessuna pronuncia gravemente ingiuriosa sarebbe stata rivolta a danno del tesserato del Savona dai  propri  tifosi. Pertanto, in  considerazione  delle  circostanze  attenuanti  e della mancata recidiva, in riferimento alle espressioni irriguardose pronunciate dai propri tifosi nei confronti della terna arbitrale, la società reclamante ricorre affinché venga ridotta ai minimi edittali la  predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, confermando, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

L'art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri  sostenitori  di  disegni,  scritte, simboli, emblemi o simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione.  Esse  sono  altresì  responsabili  per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione  di  discriminazione".

 

Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui "Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.  L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1".

La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri "tifosi" o gesti di incitazione all'odio.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo della Terna arbitrale per tutta la durata della gara; per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore avversario dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara; per le espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 145/CSA, Sez. II, del 21 maggio 2018 sul ricorso della società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.).

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante, secondo cui la propria tifoseria non avrebbe pronunciato alcuna espressione discriminatoria per motivi di razza né gravemente ingiuriosa a danno del tesserato della squadra avversaria, non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza i requisiti della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte del Direttore di gara, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso.

Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare quelle condotte di discriminazione per ragioni di razza che del tutto inspiegabilmente vengono poste  in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alla Terna arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fezzanese di Fezzano (La Spezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it