F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONE DOMENICO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA  AL CALC.  MAZZONE DOMENICO SEGUITO GARA  MARSALA

CALCIO  A.R.L./CITTÀ  DI  ACIREALE  1946  DEL  17.02.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

 

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. Ma la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal calciatore Mazzone, che, si legge nel referto di gara, " a gioco fermo" ha tentato di colpire con una gomitata ed una testata un avversario, sebbene non colpendolo per ché l'avversario stesso si schivava prontamente.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione; in particolare non può   essere accolta la tesi secondo cui la mancata produzione del pregiudizio valga a "ridimensionare" la portata dell'accaduto, in coerenza con il consolidato indirizzo di questo Collegio.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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