F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIPOLI PIETRO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIPOLI PIETRO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO

A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

 

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. Ma la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal suindicato Tripoli, che a gioco fermo colpiva  un  avversario,  facendolo cadere a terra, e alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva" petto contro petto facendolo arretrare di un metro".

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  S.S.D.  Marsala Calco A.r.l. di Marsala (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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