F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL FUORIGROTTA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE SIMONE LUCA SEGUITO GARA FUTSAL FUORIGROTTA/LAUSDOMINI C5 2014 DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 807 del 19.03.2019)

RICORSO  DELL’A.S.D.  FUTSAL  FUORIGROTTA  C5  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   DE   SIMONE   LUCA   SEGUITO   GARA   FUTSAL

FUORIGROTTA/LAUSDOMINI C5 2014 DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 807 del 19.03.2019)

 

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi essenzialmente in diritto. La società infatti non pone in discussione il fatto storico posto a base della decisione, nel senso che non è messa in dubbio la circostanza che il De Luca "toccava" con la mano il naso dell'avversario. La ricorrente sostiene che la modalità di svolgimento del fatto giustificherebbe una graduazione in melius della sanzione, dovendosene escludere l'attitudine violenta e, soprattutto, lesiva.

La ricostruzione è però smentita dal referto di gara ove si legge che l'atleta coinvolto colpiva il naso dell'avversario, il quale, dal canto suo, reagiva con "reciproco" comportamento violento, tanto da incorrere nella medesima sanzione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fursal Fuorigrotta C5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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