F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019 RICORSO, C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RICORSO, C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del

Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

La S.S.D. Fidelis Andria in data 14.2.2019 propone reclamo d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di  gara  comminata al sig.  Alessandro Potenza, allenatore della squadra ospite, a margine della gara AZ Picerno/Fidelis Andria, come statuito in delibera dal giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019), in quanto, «allontanato per avere rivolto espressioni offensive ed ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava con gesti provocatori nei confronti della tifoseria ospitante».

La ricorrente nello specifico lamenta una sproporzione della sanzione, sostenendo una  non corretta percezione da parte dell’arbitro delle parole proferite al suo indirizzo dal Potenza. Nega altresì che l’allenatore abbia tenuto un comportamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari.

Il reclamo non è fondato.

Come si evince dal rapporto di gara, redatto con estrema precisione, appare chiara l’irrispettosa condotta del Potenza, che va censurata con fermezza. Quest’ultimo, recidivo (v. Com. Uff. del 14.10.2018, n. 052/CSA), in qualità di allenatore, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e del pubblico (art. 1 bis C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare in scomposte e irriguardose condotte, costituisce, infatti, un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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