F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TORRES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO C5 SERIE A2 FEMMINILE NOALESE 2013/TORRES C5 DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 784 del 13.03.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. TORRES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO C5 SERIE

A2 FEMMINILE NOALESE 2013/TORRES C5 DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 784 del 13.03.2019)

 

Con reclamo ritualmente proposto la Sig.ra Serauto Rosa, presidente della A.S.D. Torres, ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato alla propria società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 3.000,00 quale prima rinuncia, oltre al pagamento di € 800,00 da corrispondere alla Società Noalese a titolo di indennizzo delle spese sostenute  per l’organizzazione dell’incontro, in quanto la gara non si era disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco, entro il tempo regolamentare di attesa, della società ASD Torres.

Il sodalizio sardo in primo grado aveva presentato una memoria nella quale rappresentava che nella giornata di domenica 10.03.2019 le atlete e i dirigenti della ASD Torres erano partiti da Sassari per recarsi all’aeroporto di Alghero da dove si sarebbero dovuti imbarcare per Venezia. Purtroppo a metà strada il pulmino su cui viaggiavano si era fermato per un guasto. Dopo diversi e inutili tentativi per farlo ripartire la comitiva, dopo aver contattato altri dirigenti, era riuscita a raggiungere l’aeroporto ma purtroppo non in tempo utile per salire a bordo perdendo, di conseguenza, l’aereo.

Tuttavia il  Giudice Sportivo riteneva che la richiesta  di una  presunta causa di forza maggiore avanzata dalla ASD Torres nella memoria non era  condivisibile  in  quanto  non  suffragata  da  alcuna prova documentale così come previsto dalle N.O.I.F .e dalla giurisprudenza consolidata in materia.

In data 15.03.2019 la Signora Serauto, attraverso i propri scritti difensivi, ai quali allegava fattura compagnia aerea biglietti, check in Ryanair, bonifico bancario hotel per pernottamento della squadra e staff tecnico, dichiarazione dell’officina meccanica che ha prestato soccorso al pulmino, chiedeva a questa Corte l’annullamento delle sanzioni inflitte.

La Corte, letti gli atti, ha ritenuto di sospendere il procedimento e, con ordinanza del 22.03.2019, ha richiesto alla Società ASD Torres idonea documentazione comprovante l’intervento effettuato sul pulmino che trasportava la squadra all’aeroporto rinviando la trattazione alla riunione 18.04.2019.

In tale data la Corte, nuovamente riunita, prendeva visione della documentazione depositata dalla reclamante relativamente all’intervento effettuato da parte dell’officina meccanica “Puggioni” sul pulmino rimasto in panne.

Orbene, questa Corte ritiene che le circostanze di fatto dedotte nel reclamo, il contegno complessivamente tenuto dalla compagine sportiva e la documentazione dalla stessa prodotta, comprovante l’intervento meccanico effettuato, sono idonee a far ritenere sussistente una causa di forza maggiore, in presenza della quale non può essere mosso alcun addebito alla reclamante.

Peraltro, risulta evidente come l’acquisto dei biglietti aerei dell’intera compagine e l’invio del bonifico all’Hotel per il pernottamento siano indubbiamente indice della buona fede del sodalizio sardo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres Calcio a 5 di Sassari dispone la disputa della gara e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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