F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRÈ JACOPO SEGUITO GARA SEREGNO/VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRÈ JACOPO SEGUITO GARA SEREGNO/VILLA

D’ALMÈ  VALBREMBANA  DEL  24.03.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 118 del 27.3.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Ferrè Jacopo, tesserato della A.S.D. Villa D’Almé Valbrembana., la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara “per avere avvicinato con fare minaccioso il Direttore di gara, ponendo la propria testa contro quella dell’arbitro e rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione A.S.D. Villa D’Almé Valbrembana, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l’erronea qualificazione e quantificazione della squalifica comminata, l’applicabilità delle circostanze attenuanti, chiedendo la riduzione della sanzione comminata.

All’odierna riunione è comparso il difensore del reclamante, che si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei  fatti  emerge che, certamente,  il tesserato poneva in essere una condotta violenta e minacciosa nei confronti del Direttore di gara, unita alle censurabili espressioni verbali indirizzategli a cui vanno ad aggiungersi le frasi blasfeme.

D’altronde, sul punto, soccorre la formulazione dell’art. 19 del C.G.S., al quarto comma lett. d), la quale dispone la squalifica “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

Dunque, la condotta del tesserato Ferrè va considerata come rientrante nell’ipotesi prevista dall’anzidetta norma e la sanzione applicata rispondente alla condotta dallo stesso concretamente posta in essere durante la gara.

 

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D’Almè Valbrembana di Villa D’Almè (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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