F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANIERO RICCARDO SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff.n. 140 del 09.04.2019)

RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANIERO RICCARDO SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL

07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff.n. 140 del 09.04.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 140 del 9.4.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore sig. Maniero Riccardo,  tesserato del  Cosenza Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per condotta violenta. Nello specifico colpiva con forza, con un gomito, in volto, un calciatore avversario, recandogli una forte contusione  senza  ulteriori  conseguenze  fisiche”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il Cosenza Calcio S.r.l., a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l’assoluta mancanza nel  gesto  di volontà lesiva intenzionale, bensì la configurazione di un ordinario contrasto durante le azioni di gioco.

La Corte, esaminati gli atti, sentito telefonicamente il Direttore di Gara per opportuni chiarimenti in ordine al referto, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei  fatti  emerge che, certamente,  il tesserato poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché colpiva il volto di un calciatore avversario, tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua di un mero contrasto durante le fasi di gioco, privo del requisito della intenzionalità.

Alla stregua di tali  rilievi, la condotta del tesserato Maniero Riccardo è meritevole di essere considerata meno grave.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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