F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ASTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSSI C5 SAN BARTOLOMEO/CITTÀ DI ASTI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ASTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSSI C5  SAN

BARTOLOMEO/CITTÀ DI ASTI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019)

 

Al termine della gara ASD Ossi C5 San Bartolomeo vs ASD Citta’ Di Asti del Campionato Nazionale di Serie A2 Girone A di Calcio a Cinque 2018/2019 del 09.02.2019, la Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo con il quale richiedeva che “ in danno della convenuta Asd Citta’ di Asti sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’ Art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe contrariamente a quanto stabilisce il Com. Uff. n. 1/2018, in ordine alle gare del Campionato Nazionale Serie A2, un numero di calciatori formati inferiore ai 7 prescritti suddetta normativa. Analizzando la distinta di gara presentata all’arbitro si rileva che effettivamente i calciatori formati sono solamente sei, e più precisamente: Selhami Hounza, Negro Wiliam, Fazio Roberto, Pellegrino Stefano, Ongari Gianluca, Sciama Lorenzo Salvatore.

Con delibera Com. Uff. n. 860 del 02.04.2019 il Giudice Sportivo a scioglimento della riserva decideva: “ di accogliere il ricorso, comminando alla Società ASD Città di Asti C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 “.

Da qui il ricorso della ASD Citta’ di Asti C5 che non può essere accolto, analizzata e verificata la legittima e corretta applicazione della Normativa da parte del Giudice di Primo Grado.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Asti Calcio a 5 di Asti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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