F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGARO NOBIS/CALCIO LECCO DEL 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)
RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGARO NOBIS/CALCIO LECCO DEL 31.3.2019
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)
La società Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha avanzato reclamo alla sanzione di € 1.500,00 di ammenda ed alla contestuale diffida, irrogata dal giudice sportivo L.N.D., per i fatti accaduti al termine della gara tra l’appellante e la società Borgaro Torinese del 31.3.2019, disputata presso il campo comunale di quest’ultima.
In particolare il direttore di gara, su sollecitazione della dirigenza della squadra ospitante, ha attestato che i tifosi della squadra ospite aveva divelto trenta metri circa di recinzione che separavano i settori del pubblico dal terreno di giuoco.
Avverso la riferita sanzione ha proposto appello la società Lecco.
Sostiene l’appellante che, in realtà, i tifosi non avevano divelto la rete in questione, ma si erano unicamente appoggiati alla stessa per i consueti festeggiamenti per la promozione della squadra nella categoria superiore.
Alla udienza del giorno 18.1.2019, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire, in merito ai fatti, l’arbitro.
Questi, in buona sostanza, ha confermato quanto riportato nei motivi di appello, precisando che nessuno dei tifosi ospiti era entrato in campo e che la rete, in realtà, non era stata divelta, ma solo deformata.
Pertanto quanto originariamente contestato deve essere compiutamente rivalutato in ragione del dato fattuale così come accertato, per cui, pur rimarcando negativamente il comportamento come effettivamente accertato, in uno con il conseguente danno, comunque arrecato alla società ospitante, ritiene la Corte che il fatto deve essere esattamente valutato, ritenendo equa la riduzione della sanzione alla sola ammenda che ridetermina in € 500,00.
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco riduce la sanzione alla sola ammenda di € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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