F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DEL G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 AMBROSIANA/VIRTUS BOLZANO DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 77 dell’8.04.2019)

RICORSO DEL G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 AMBROSIANA/VIRTUS BOLZANO DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 77 dell’8.04.2019)

 

La società G.S.D. Ambrosiana ha interposto appello avverso la sanzione della ammenda di  € 1.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, irrogata dal Giudice Sportivo in occasione della gara, del Campionato Juniores Nazionali, svoltasi il giorno 6.4.2019 , tra l’appellante e la società ACD Virtus Bolzano.

In particolare il direttore di gara ha attestato che nel  mentre  rientrava  nello spogliatoio  veniva colpito alla tempia da un piccolo corpo contundente, che gli provocava dolore ed arrossamento della relativa parte del corpo, lanciato dalla tribuna ove erano i tifosi della società Ambrosiana.

L’appellante, invero, nei motivi di gravame, ha sostenuto che tale episodio non poteva essere ricondotto alla tifoseria dell’Ambrosiana, atteso il fatto che le tribune sono aperte e non delimitate per tifoserie.

Tale rilievo non può essere condiviso perché, in realtà, non è conferente con l’attestazione del direttore di gara che ha individuato il responsabile del lancio dell’oggetto con riferimento esclusivo alla zona della tribuna ove erano presenti i tifosi dell’Ambrosiana e non già ad un peculiare settore degli spalti.

Ne consegue che la motivazione dell’appello non risulta coerente con quanto attestato dall’arbitro nel referto, né l’appellante ha altrimenti dimostrato l’eventuale errore di fatto del direttore di gara.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  G.S.D. Ambrosiana di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it