F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. VIS FONDI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FROSINONE FUTSAL FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. VIS FONDI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FROSINONE FUTSAL
FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019, infliggeva:
- la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara alla calciatrice Marzi Federica;
- la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Tagliaferri Federica;
- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Nainggolan Riana.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società A.S.D. Vis Fondi con nota del 12.4.2019, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 20975/AM/ef del 15.4.2019, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.
Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vis Fondi di Fondi (Latina).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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