F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 146/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 122/CSA del 27 Marzo 2019 RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFANEL DANIEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 31.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 146 del 01.02.2019)

RICORSO  DELLA  S.S.  LAZIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   RADU   STEFANEL   DANIEL   SEGUITO   GARA   COPPA   ITALIA

INTERNAZIONALE/LAZIO  DEL  31.01.2019  (Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 146 del 01.02.2019)

 

Con atto, spedito in data 4.2.2019, la Società S.S. Lazio S.p.A., preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 146 de 1.2.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia, Internazionale/Lazio, disputatasi in data 31.1.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Radu Stefanel Daniel, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

All’esito della riunione del 7.3.2019, il collegio, attesa la novità della normativa applicabile al caso di specie, decideva di rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato relativamente all’entità della sanzione irrogata.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa  il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta posta in essere dal sig. Radu.

Peraltro, la frase, rivolta dal Radu all’indirizzo del Direttore di Gara, all’atto dell’espulsione, non può che ritenersi gravemente irriguardosa.

Quanto, invece, alla riconducibilità della condotta, tenuta dal RADU, alla disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, si osserva quanto segue.

La predetta disposizione prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo  determinato  in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che           si concretizza con un contatto fisico”.

Tale  disposizione  deve  essere  interpretata  alla  luce  di  quanto  previsto  dal  primo  comma

dell’articolo  11-bis  del  C.G.S.  (disposizione,  quest’ultima,  anch’essa  introdotta  con  decisione  del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 19 del C.G.S..

Nel caso in esame, tali parametri, alla luce di ciò che emerge dalla refertazione arbitrale - nella quale si fa riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio,  dal  calciatore  sul  petto  del Direttore di Gara – risultano del tutto assenti.

 

Pertanto, la sanzione va comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già dato luogo a copiosa giurisprudenza, e non in base a quanto previsto dal novellato articolo 19 C.G.S.; sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza attenuante rappresentata dalla particolare esiguità del contatto fisico, appare equo rideterminare nella squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione al Presidente Federale per le valutazioni di competenza in ordine ad una modifica, nel senso indicato da questa Corte, delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva più sopra richiamate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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