F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0006/CSA del 24 settembre 2019 – (SIG. VENTURA GIAN PIETRO) n. 21/2019 – 2020 Registro Reclami N. 21/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0006/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 21/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0006/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 21 del 2019, proposto dal sig. Ventura Gian Pietro avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Trapani/Salernitana del 22.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.9.2019 il Prof. Paolo Tartaglia e udito l’avvocato Gian Michele Gentile; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il tesserato Gian Piero Ventura ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul C.U. n. 28 del 23.09.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Salernitana e Trapani del 22/09/2019, ha comminato allo stesso la squalifica per una giornata effettiva di gara “per avere al 16° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare egli ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto.

Da un lato le frasi proferite dal ricorrente non sarebbero, contrariamente a quanto affermato dal Direttore di gara, offensive nei confronti dei tesserati della panchina avversaria, ma esprimerebbero soltanto una censura indirizzata al loro comportamento.

all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.

In ordine al comportamento tenuto dal tesserato Ventura la Corte ritiene debba applicarsi la diversa sanzione della ammonizione. Ai fini del computo delle ammonizioni, poiché l’allenatore è stato allontanato dal campo a tale sanzione, equiparabile a due ammonizioni, quella assegnata dalla presente decisione deve considerarsi la terza.

P.Q.M.

La  Corte  Sportiva  d’Appello  Nazionale  (Sezione  Prima),  definitivamente  pronunciando,  accoglie  il  reclamo rideterminando la sanzione in quella dell’ammonizione.

Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

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