F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0007/CSA del 24 settembre 2019 – (SIG. AVALLONE SALVATORE) n. 22/2019 – 2020 Registro Reclami N. 22/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0007/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 22/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0007/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 22 del 2019, proposto dal sig. Avallone Salvatore avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Trapani/Salernitana del 22.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.9.2019 il Prof. Paolo Tartaglia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il tesserato Salvatore Avallone ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul C.U. n. 28 del 23.09.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Salernitana e TrapanI del 22/09/2019, ha comminato allo stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere al 16° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco rivolto all’Arbitro una espressione irrispettosa esternando epiteti ingiuriosi nei confronti della panchina avversaria”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare egli ha affermato che la sanzione è ingiusta e va revocata.

Infatti secondo il ricorrente le frasi attribuite dall’Arbitro al ricorrente non sarebbero offensive e le espressioni ingiuriose non sarebbero state rivolte alla panchina avversaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va in parte accolto.

Il comportamento tenuto dal ricorrente va sanzionato con la squalifica ad 1 giornata effettiva di gara in quanto si è trattato di una espressione irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

P.Q.M.

 

 

Depositato in Roma il 25 settembre 2019

 

 

 

IL SEGRETARIO

f.to in originale Antonio Metitieri

 

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