F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0008/CSA del 26 settembre 2019 – (UDINESE CALCIO) n. 9/2019 – 2020 Registro Reclami N. 9/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0008/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 9/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0008/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 9 del 2019, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Paul Rodriguo Javier seguito gara Inter/Udinese del 14.09.2019, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 37 del 17.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26.9.2019 l’avvocato Maurizio Borgo e udito l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 17.9.19, la Società Udinese Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo con procedura d’urgenza ex art. 74 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U.

n. 37 del 17.9.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Inter-Udinese del Campionato Serie A TIM, disputatasi in data 14.9.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, DE PAUL Rodrigo Javier, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Udinese Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore DE PAUL; al proposito, si evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dal ricorrente, in quanto l’art. 61, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini televisive, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Con riferimento alla condotta, posta in essere dal sig. DE PAUL, non vi è alcun dubbio che la stessa - alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto e a prescindere dalla qualificazione operata impropriamente dall’Arbitro al quale compete, esclusivamente, di descrivere la condotta, essendo riservato, invece, agli Organi della Giustizia Sportiva di qualificare la stessa - vada qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire con un forte schiaffo il volto di un avversario; tale descrizione e, in particolare, l’aggettivo “forte” usato dal Direttore di Gara in relazione allo schiaffo inferto dal DE PAUL al calciatore avversario impediscono di derubricare la condotta posta in essere dal De Paul alla stregua di una condotta gravemente antisportiva.

Quanto, poi, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa a due giornate effettive di squalifica atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore De Paul. Né, al fine di pervenire alla riduzione della entità della sanzione, invocata dalla Società ricorrente, può farsi applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S. ovvero l’”avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, atteso che della presunta provocazione, posta in essere nei confronti del DE PAUL, da parte del calciatore dell’internazionale, Candreva Antonio, non vi è traccia nel referto del Direttore di Gara né, a tale fine, possono essere considerate rilevanti, per le ragioni più sopra evidenziate, le ricostruzioni operate da riviste e siti internet sulla base delle immagini televisive alle quali ha fatto ampiamente riferimento la Società Udinese Calcio S.p.A. nel proprio reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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