F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0013/CSA del 4 ottobre 2019 – (TORINO FC SPA) n. 35/2019 – 2020 Registro Reclami N. 35/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0013/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 35/2019 REGISTRO RECLAMI.

N.      0013/2019 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

 

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 35 del 2019, proposto dalla società Torino FC S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Mazzarri Walter seguito gara Parma/Torino del 30.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4.10.2019 l’avvocato Maurizio Borgo e udito l’avvocato Eduardo Chiacchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 1.10.19, la società Torino FC SpA, preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 50 del 1.10.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara PARMA-TORINO, disputatasi in data 30.9.2019, era stata irrogata, a carico del sig. Mazzarri Walter, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Torino FC S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto le condotte tenute dal Mazzarri in occasione dei delle due ammonizioni non sarebbero tali da giustificare la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto all’ammissibilità del  ricorso, questa Corte non ignora  che l’art.  74,  comma  8,  prevede, tra  l’altro,  che  “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore. Ciò premesso in punto di ammissibilità del reclamo, questa Corte ritiene che il gravame sia fondato.

L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il sanzionato è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C..

In ordine al comportamento tenuto dal sig. Mazzarri, questa Corte ritiene debba applicarsi la diversa sanzione della ammonizione.

Ai fini del computo delle ammonizioni, l’ammonizione comminata da questa Corte deve sommarsi alle due ammonizioni, già comminate dal Direttore di Gara nel corso della gara di cui al presente procedimento, nonché alle ulteriori ammonizioni comminate al Mazzarri nel corso della presente stagione sportiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione nella ammonizione.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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