F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0018/CSA del 18 ottobre 2019 – (A.S. ROMA S.P.A.) n. 49/2019 – 2020 Registro Reclami N. 49/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0018/2009 REGISTRO DECISIONI

 

N. 49/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0018/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 49 del 2019, proposto dalla Società A.S. ROMA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Conte

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 56 dell’8.10.19; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 17.10.2019 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Conte; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 10.10.19, la Società A.S. ROMA S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 56 dell’8.10.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara ROMA-CAGLIARI, disputatasi in data 6.10.2019, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della Società, RODRIGUES FONSECA Paulo, la squalifica per due giornate effettive di gara, oltre a € 10.000,00 di ammenda.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. ROMA S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la Società ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta

tenuta dal FONSECA in occasione delle due ammonizioni non sarebbe tale da giustificare la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, oltre a € 10.000,00 di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il gravame in epigrafe sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Come noto, questa Corte, con recenti decisioni, ha affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui  si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”.

Purtuttavia, in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) è intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, ha affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA (cioè di un regolamento dell’organizzazione internazionale) è direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una disciplina di armonizzazione, i cui diretti destinatari non sono i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”.

Tale decisione, sebbene non sia, di per sé, vincolante per questa Corte, è stata trasmessa anche a questa Corte dal Presidente Federale con nota del 16.10.2019, prot. n.6384/Presidenza, nella quale è stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte ritiene che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, possa affermarsi che la Federazione abbia adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che deve, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni.

Ciò posto, questa Corte auspica, comunque, che la Federazione voglia procedere, quanto prima, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso sopra indicato.

Passando al merito del ricorso, questa Corte, valutato il comportamento, tenuto dall’allenatore FONSECA, ritiene di potere accogliere, parzialmente, il reclamo, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A., rideterminando la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre a € 20.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie, parzialmente, il reclamo, proposto dalla Società A.S. ROMA di Roma, rideterminando la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre a € 20.000,00 di ammenda.

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