F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0055/CSA del 5 novembre 2019 – (US SASSUOLO CALCIO/PROCURA FEDERALE) n. 79/2019 – 2020 Registro Reclami N. 79/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0055/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 79/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0055/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli Presidente

Avv. Lorenzo Attolico Vice Presidente (relatore)

Avv. Maurizio Borgo Componente

Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 79 del 2019, proposto con richiesta di procedura d’urgenza dalla società U.S. Sassuolo Calcio, rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Menichini per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 28 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 ottobre 2019 Avv. Lorenzo Attolico e uditi l’Avvocato Federico Menichini per il reclamante; l’Avv. Avagliano Alessandro per la Procura Federale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito della segnalazione ricevuta dal Procuratore Federale (a mezzo e-mail del 26 ottobre 2019) ex art. 61 comma 3, CGS, relativa all’incontro Hellas Verona - Sassuolo, disputato in data 25 ottobre 2019 e valevole per il Campionato di Serie “A”, acquisite ed esaminate le immagini televisive (Infront) di piena garanzia tecnica e documentale, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Sig. Francesco Magnanelli la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per “avere pronunciato espressioni blasfeme al 26° del secondo tempo”.

Nel proprio reclamo, la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contesta la legittimità della sanzione irrogata, sostenendo che, dalla visione del filmato sottoposto all’attenzione del Giudice Sportivo, non vi sarebbe la possibilità di accertare con assoluta certezza che il calciatore Magnanelli abbia effettivamente proferito l’espressione blasfema contestatagli. Segnatamente, la ricorrente rileva che le immagini televisive esaminate non riproducono per intero l’espressione pronunciata dal Magnanelli e, pertanto, in assenza di riscontri audio chiarificatori, nonché tenuto conto del fatto che il direttore di gara non ha menzionato alcunché nel proprio rapporto di gara, residuerebbero margini di ragionevole dubbio sulla effettiva pronuncia dell’espressione blasfema addebitata al tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, osserva in primo luogo che, sulla scorta del proprio consolidato indirizzo interpretativo, l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 37 e 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo presuppone l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’effettiva pronuncia della espressione blasfema addebitata al soggetto sanzionato. Ciò premesso, con riferimento alla sanzione comminata dal Giudice Sportivo ed oggetto del presente reclamo, la Corte rileva che l’esame delle immagini televisive attenzionate non consente di identificare con esattezza quale sia stata l’espressione interamente proferita dal tesserato Magnanelli al 26° del secondo tempo. Per la dinamica dell’azione e la posizione delle telecamere rispetto al calciatore in movimento, infatti, non è dato di ricostruire se il tesserato abbia effettivamente pronunciato l’espressione blasfema contestatagli o se, viceversa, lo stesso si sia lasciato andare ad una mera imprecazione priva di contenuti offensivi. Attesa, quindi, l’impossibilità di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la pronuncia dell’espressione addebitata al Sig. Magnanelli, la Corte ritiene che debba essere revocata la sanzione di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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