F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0057/CSA dell’8 novembre 2019 – (SIG. LIVERANI FABIO) n. 75/2019 – 2020 Registro Reclami N. 75/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0057/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 75/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0057/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Piero Sandulli Presidente

Avv. Lorenzo Attolico Vice Presidente

Avv. Maurizio Borgo Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 75 del 2019, proposto dal signor Liverani Fabio rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo De Luca per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 22 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 Avv. Maurizio Borgo e udito l’Avvocato Ugo De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 24.10.19, il sig. LIVERANI Fabio. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul

C.U. n. 64 del 22.10.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara MILAN- LECCE, disputatasi in data 20.10.2019, era stata irrogata allo stesso, la squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all’ammenda di € 10.000.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. LIVERANI faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca dell’ammenda il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, il ricorrente ha affermato che la sanzione pecuniaria è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta tenuta dallo stesso in occasione dell’espulsione non sarebbe tale da giustificare la sanzione dell’ammenda in aggiunta a quella della squalifica per una giornata effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte evidenzia che il sig. LIVERANI si duole, esclusivamente, della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 10.000, irrogatagli dal Giudice Sportivo in aggiunta a quella della squalifica per una giornata effettiva di gara (peraltro, già scontata).

A tale fine, il reclamante richiama alcuni precedenti di questa Corte nei quali, con riferimento a condotte analoghe, se non più gravi, di quella posta in essere dal LIVERANI, sarebbe stato irrogato un trattamento sanzionatorio meno gravoso.

Al proposito, questa Corte non può che evidenziare come il richiamo ai predetti precedenti, oltre a non vincolare, come noto, questa Corte, sia del tutto inconferente, trattandosi di decisioni assunte allorché non era applicabile, anche agli allenatori, la regola della squalifica automatica per una giornata di gara a seguito dell’espulsione dal terreno di gioco, decretata dal Direttore di Gara; questione in ordine alla quale questa Corte si è più volte pronunciata ma che, nella fattispecie che occupa, non rileva atteso che, come più sopra evidenziato, il sig. LIVERANI ha espressamente affermato nei motivi di ricorso di volere limitare il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo al solo capo relativo all’ammenda.

Tale sanzione pecuniaria appare, peraltro, del tutto proporzionata alla condotta gravemente irriguardosa posta in essere dal LIVERANI nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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