F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 18/ CSA del 5 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 001/CSA del 4 luglio 2019 (dispositivo) RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTESILVANO FEMMINILE C5/FUTSAL SALINIS DEL 12.06.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1154 del 18.06.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTESILVANO FEMMINILE C5/FUTSAL SALINIS DEL 12.06.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1154 del 18.06.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1154 del 18.06.2019, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 400,00.

Tale decisione è stata assunta: “perché propri sostenitori in campo avverso nel corso dell’incontro intonavano cori di dileggio nei confronti di sostenitori della squadra avversaria. Perché al termine dell’incontro alcuni dei suddetti sostenitori in segno di esultanza per la vittoria della propria squadra danneggiavano alcune transenne di plexiglass che delimitavano il terreno di gioco. Si fa obbligo alla società di rimborsare i danni se richiesti e documentati (R.C.d.C.)”.

Avverso tale provvedimento la ASD Futsal Salinis ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 20.06.2019, chiedendo l’annullamento dell’ammenda inflitta dal Giudice di prime cure, poiché, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, la tifoseria era composta da donne, bambini e ragazzi molto educati, così come inquadrati sugli spalti durante la diretta televisiva RAI. La reclamante ha aggiunto che, i propri sostenitori avrebbero ricevuto i complimenti dalla Forze dell’Ordine e dai Commissari di Campo per il comportamento tenuto e, che, i danneggiamenti alle transenne di plexiglass non si potevano qualificare come “atti vandalici”, ma come eccesso di foga per i festeggiamenti a seguito della vittoria conseguita sul campo.

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 4.07.2019, la Corte Sportiva di Appello ha dichiarato irricevibile il ricorso, poiché, l’art. 48 C.G.S. al comma 2 statuisce che: “i ricorsi ed i reclami anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’Organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, Il sopracitato articolo, al comma 3 recita che: “il versamento  deve  essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra  forma  equipollente,  da inviarsi all’Organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.

Nel caso di specie, la società reclamante nulla ha dichiarato o prodotto circa le modalità di pagamento del contributo, così come stabilito dall’art. 48 C.G.S., la norma sul punto è molto chiara, in quanto, il mancato pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, produce l’irricevibilità del ricorso stesso.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Salinis di Margherita di Savoia (Barletta- Andria-Trani). Dispone incamerarsi il contributo.

 

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