F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 19/ CSA del 5 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 163/CSA del 20 giugno 2019 (dispositivo) RICORSO U.S.D. BRENO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA BRENO/CANELLI DEL 19.5.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019)

RICORSO U.S.D. BRENO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA BRENO/CANELLI DEL 19.5.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019)

 

L'USD Breno, in data 15.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con  cui  il Giudice sportivo, a seguito della gara di spareggio Campionati di Eccellenza fra seconde classificate Breno/Canelli del 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo LND - Com. Uff. n. 329 del 21.5.2019), gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di 1500 euro, così quantificata  in considerazione della idoneità della condotta a recare danno all'incolumità fisica dei presenti, per aver introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato (2 petardi e 7 fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché (2 bombe carta e 2 fumogeni) lanciato sul campo per destinazione.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento non idoneo a recare danno all'incolumità fisica dei presenti.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione inflitta) è infondato e va pertanto rigettato.

In effetti, per come i fatti, incontestati, risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare appropriata e non sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata alla società.

In ragione di quanto precede, e nei  suesposti  termini,  la Corte sportiva nazionale d’Appello rigetta il gravame.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. BRENO di Breno (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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